Successione legittima e quota disponibile per gli Enti del Terzo Settore

La normativa italiana prevede che in mancanza di testamento valido, oppure quando il testamento non dispone dell’intero patrimonio del defunto, ma riguarda solo determinati beni, si apra, in tutto o in parte, la successione legittima.

La legge riserva a determinate categorie di soggetti una quota di eredità, di cui il testatore non può disporre liberamente. Tali soggetti sono definiti “legittimari” e corrispondono a: il coniuge o il soggetto unito civilmente e i figli, gli ascendenti. La quota disponibile è la parte di eredità di cui il testatore può disporre liberamente individuando come beneficiari soggetti diversi dai legittimari, come ad esempio le organizzazioni Enti del Terzo settore. In assenza di testamento, il patrimonio viene devoluto ai parenti a partire da quelli più vicini al defunto (figli e coniuge o soggetto unito civilmente) e via via fino a quelli più lontani fino al sesto grado di parentela. Nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado, in mancanza di una disposizione testamentaria l’eredità si devolve a favore dello Stato.

Solo coniuge o soggetto unito civilmente

Coniuge o soggetto unito civilmente e figlio

Coniuge o soggetto unito civilmente e più figli

Coniuge o soggetto unito civilmente e ascendenti

Solo un figlio

Due o più figli

Ascendenti

Fonte: Testamentosolidale.org

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